La Corte di Cassazione ribadisce il principio della doppia imposizione contributiva per un amministratore che collabora abitualmente nella Srl come socio lavoratore.
Chi svolge contemporaneamente attività di amministratore e socio lavoratore in azienda deve iscriversi sia alla Gestione separata INPS (per l’attività di amministratore), sia alla Gestione commercianti INPS (come socio lavoratore).
A dirimere l’annosa questione del corretto inquadramento previdenziale dell’ amministratore e socio lavoratore è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n.17365 del 26 agosto 2016.
Come è noto, l’iscrizione alla Gestione Inps degli esercenti attività commerciali riguarda tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- siano titolari di impresa commerciale, con o senza dipendenti, organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
- abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano oneri e rischi di gestione (requisito non richiesto per soci di Srl);
- partecipino personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente;
- siano in possesso delle necessarie licenze o autorizzazioni per l’esercizio dell’attività commerciale, se previste da legge o regolamenti.
La Suprema Corte, accogliendo un ricorso avanzato dall’Inps, ha puntualizzato come la questione debba essere letta alla luce del D.L. n. 78/2010, che fornisce un’interpretazione autentica del criterio cd. della “prevalenza”. In base alla predetta norma la “prevalenza” riguarda esclusivamente le attività che vengono esercitate in forma d’impresa da
- commercianti;
- artigiani;
- coltivatori diretti.
Restano quindi escluse le attività che prevedono l’iscrizione alla Gestione separata INPS (ex art. 2, comma 26, legge 335/1995).
Pertanto, qualora il socio di Srl svolga contemporaneamente le due attività, ognuna di esse seguirà necessariamente il suo regime previdenziale.
By: Studio Ciuccoli